SCIA antincendio in Lombardia: quando è obbligatoria e come presentarla
Quali norme regolano la SCIA antincendio in Lombardia?
La normativa tecnica di prevenzione incendi è nazionale e viene applicata anche in Lombardia. I principali riferimenti sono:
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 ,che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e le suddivide nelle categorie A, B e C;
- D.M. 7 agosto 2012, che stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare;
- D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche, conosciuto come Codice di prevenzione incendi;
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, relativo alle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle responsabilità in materia di prevenzione incendi.
In Lombardia deve essere considerata anche la Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia”, che disciplina la semplificazione amministrativa delle attività economiche.
L’articolo 6 della legge regionale stabilisce che le istanze, le comunicazioni e le SCIA riguardanti le attività economiche devono essere generate e trasmesse telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il SUAP.
Per le attività produttive, commerciali e di servizi, quindi, la pratica viene generalmente presentata attraverso il SUAP del Comune competente, che provvede alla trasmissione della documentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Quando è obbligatoria la SCIA antincendio?
La SCIA antincendio è obbligatoria quando l’attività rientra nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
È possibile consultare l’elenco ufficiale attraverso il servizio dei Vigili del Fuoco dedicato alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tra i casi più comuni troviamo:
- locali commerciali o espositivi con superficie lorda superiore a 400 m²;
- autorimesse con superficie coperta superiore a 300 m²;
- impianti per la produzione di calore con potenza complessiva superiore a 116 kW;
- uffici con più di 300 persone presenti;
- scuole con più di 100 persone;
- strutture ricettive con più di 25 posti letto;
- locali di spettacolo e intrattenimento con più di 100 persone oppure con superficie al chiuso superiore a 200 m²;
- edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 metri;
- depositi, stabilimenti, officine e attività produttive che superano le soglie previste dalla normativa.
L’assoggettabilità non dipende soltanto dalla destinazione d’uso dell’edificio. Devono essere valutati anche superficie, affollamento, potenza degli impianti, tipologia e quantità dei materiali presenti e caratteristiche delle lavorazioni svolte.
In uno stesso immobile possono inoltre essere presenti più attività soggette. Un capannone, ad esempio, potrebbe comprendere contemporaneamente un deposito, una centrale termica e un’autorimessa sottoposti a differenti punti del D.P.R. 151/2011.
Qual è la differenza tra le categorie A, B e C?
Il D.P.R. 151/2011 suddivide le attività soggette in tre categorie, sulla base della complessità dell’attività e della presenza di regole tecniche di riferimento.
Categoria A
Comprende attività con un livello di complessità più contenuto e disciplinate da regole tecniche di prevenzione incendi.
Non è richiesta la preventiva valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco. Terminati gli eventuali lavori di adeguamento, viene presentata direttamente la SCIA antincendio, completa del progetto, dell’asseverazione e della documentazione prevista.
Categoria B
Comprende attività caratterizzate da una complessità intermedia oppure non completamente riconducibili a soluzioni standardizzate.
Prima di realizzare i lavori è necessario presentare il progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e ottenere la relativa valutazione. Dopo l’esecuzione delle opere viene presentata la SCIA antincendio.
Categoria C
Comprende le attività con maggiore complessità.
Anche in questo caso il progetto deve essere preventivamente valutato dai Vigili del Fuoco. Dopo la presentazione della SCIA, il Comando effettua il sopralluogo previsto dalla normativa e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Le procedure previste per le tre categorie possono essere consultate nella sezione ufficiale dedicata alle procedure di prevenzione incendi.
Come si prepara una SCIA antincendio?
La procedura inizia con una verifica preliminare dell’attività e non con la semplice compilazione del modulo.
Il tecnico deve innanzitutto individuare le attività soggette presenti nell’edificio e verificare:
- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- affollamento massimo;
- compartimentazioni antincendio;
- resistenza e reazione al fuoco dei materiali;
- presenza e distribuzione degli estintori;
- impianti di rivelazione, allarme e spegnimento;
- accessibilità dei mezzi di soccorso;
- impianti elettrici e tecnologici;
- gestione della sicurezza antincendio.
Per le attività di categoria B e C deve essere svolta preventivamente la valutazione del progetto. Successivamente vengono realizzate le opere e raccolte le certificazioni relative a strutture, materiali e impianti.
La SCIA viene quindi presentata utilizzando la modulistica PIN vigente, accompagnata dall’asseverazione del tecnico e dalla documentazione richiesta dal D.M. 7 agosto 2012.
I moduli aggiornati sono disponibili nella pagina ufficiale della modulistica di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.
La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione di una pratica completa costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Restano necessari gli eventuali ulteriori titoli edilizi, urbanistici, commerciali, sanitari e amministrativi.
Presentazione della pratica tramite SUAP in Lombardia
Per le attività economiche, la Legge Regionale Lombardia n. 11/2014 prevede la trasmissione telematica della SCIA attraverso il SUAP.
La pratica deve quindi essere presentata allo Sportello Unico del Comune nel quale si trova l’attività. Il SUAP provvede a trasmettere la documentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
In alcuni procedimenti la SCIA antincendio deve essere presentata contestualmente alla pratica necessaria per l’apertura o la modifica dell’attività. Regione Lombardia prevede espressamente questo coordinamento, ad esempio per le grandi strutture di vendita.
Le indicazioni regionali sono disponibili nella pagina dedicata alle disposizioni per le grandi strutture di vendita in Lombardia.
Per le attività che non rientrano nelle competenze del SUAP, la documentazione può essere trasmessa direttamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso i canali previsti.
Controlli successivi alla presentazione
Dopo aver ricevuto la SCIA, il Comando dei Vigili del Fuoco verifica la completezza formale della documentazione e può effettuare i controlli previsti dal D.P.R. 151/2011.
Per le attività di categoria A e B i sopralluoghi possono essere effettuati a campione. Per le attività di categoria C il controllo mediante visita tecnica è obbligatorio.
Se vengono riscontrate carenze, il Comando può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività. Quando è tecnicamente possibile, può essere concesso un termine entro il quale eliminare le irregolarità e adeguare l’attività.
Per questo motivo è importante che la SCIA venga presentata soltanto dopo aver verificato la corrispondenza tra progetto, opere realizzate e documentazione tecnica disponibile.
Quando deve essere rinnovata?
Il titolare deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, generalmente ogni cinque anni.
Per alcune specifiche attività individuate dal D.P.R. 151/2011 la periodicità è invece decennale.
Il rinnovo richiede una dichiarazione relativa all’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza e, quando previsto, l’asseverazione sull’efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio.
La modulistica vigente comprende il modello per il rinnovo periodico della conformità antincendio.
Cosa succede quando l’attività viene modificata?
Un ampliamento, un cambio di destinazione d’uso, una diversa distribuzione interna, l’aumento dell’affollamento, la sostituzione di impianti o la variazione dei quantitativi di materiali combustibili possono modificare le condizioni di sicurezza antincendio.
Prima di eseguire l’intervento è necessario stabilire se la modifica:
- non comporta aggravio del rischio incendio;
- comporta aggravio delle condizioni di sicurezza;
- richiede una nuova valutazione del progetto;
- determina l’assoggettamento a una nuova attività del D.P.R. 151/2011.
La valutazione deve essere effettuata prima dei lavori. Intervenire senza verificare le conseguenze antincendio può rendere necessario modificare opere già realizzate e comportare ritardi nell’apertura dell’attività.
Gli errori più frequenti
- verificare l’obbligo della SCIA soltanto al termine dei lavori;
- presentare una pratica incompleta;
- non disporre delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
- realizzare opere differenti dal progetto approvato;
- dimenticare la presenza di più attività soggette nello stesso edificio;
- non comunicare le modifiche intervenute nel tempo;
- lasciare scadere il rinnovo periodico;
- confondere la SCIA antincendio con la SCIA edilizia o commerciale.
Assistenza per la SCIA antincendio in Lombardia
Studio Rudellin assiste aziende, attività commerciali, amministratori e professionisti nella gestione delle pratiche di prevenzione incendi.
Il servizio può comprendere:
- verifica dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011;
- individuazione della categoria A, B o C;
- sopralluogo e analisi della documentazione esistente;
- progettazione degli interventi di adeguamento;
- valutazione del progetto presso i Vigili del Fuoco;
- predisposizione e presentazione della SCIA antincendio;
- rinnovo periodico della conformità;
- valutazione delle modifiche e dell’eventuale aggravio del rischio;
- coordinamento con il SUAP e con gli altri professionisti coinvolti.
Studio Rudellin ha sede a Paderno Dugnano e opera a Milano, Monza e Brianza e in tutta la Lombardia.
Contatta Studio Rudellin per una verifica preliminare dell’attività e della documentazione disponibile.
Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale. L’assoggettabilità e la procedura applicabile devono essere verificate caso per caso in relazione alle caratteristiche dell’attività e alla normativa vigente al momento della presentazione.



