Attestato di Prestazione Energetica – APE (Ex Certificazione Energetica)

L’attestato di prestazione energetica APE è un documento redatto nel rispetto delle norme in materia di risparmio energetico indicanti le prestazioni energetiche dell’edificio, la classe energetica dello stesso.

In funzione della Regione in cui è collocato l’immobile la certificazione energetica deve essere redatta con software Regionale e asseverato a firma di un professionista accreditato nell’Elenco dei Soggetti Certificatori della Regione di competenza.

LOMBARDIA: Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2015, n. 3868, sul sito CENED.IT è disponibile la versione definitiva del software CENED+2.0.

L’Attestato di prestazione energetica APE (ex ACE) è rivolto a tutti gli edifici nuovi o esistenti secondo la classificazione generale degli edifici per categoria secondo il dPR 412/93 di seguito elencate:

  • E1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili
  • E2. Edifici adibiti a uffici ed assimilabili
  • E3. Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
  • E4. Edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili
  • E5. Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
  • E6. Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili
  • E7. Edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i livelli e assimilabili
  • E8. Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

L’obbligo di redazione di un APE riguarda le nuove costruzioni di unità immobiliari, la locazione di immobili, la vendita/trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile, le ristrutturazioni edilizie ed energetiche, gli ampliamenti volumetrici ed i recuperi di sottotetto ai fini abitativi.

Altresì può essere volontario qualora si voglia identificare la classe energetica di appartenenza del proprio immobile o unità immobiliare.

Il decreto 6480/2015 è finalizzato ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva europea 2010/31/EU e dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., nonché alle disposizioni attuative approvate con DGR del 17/7/2015 N.3868.

Dal 01/10/2015 (idem in Italia) si procede per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell’Attestato di Prestazione Energetica, utilizzando la metodologia di calcolo definita all’Allegato H del Decreto 6840/2015.

Per la chiusura di lavori relativa a progetti presentati presso i Comuni di Competenza entro il 31/12/2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati mediante la procedura di calcolo di cui al decreto 5796/2009, è concesso l’utilizzo della procedura di calcolo precedente solo per redigere APE.

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, definito anche superbonus 110%, sarà necessario effettuare opportune verifiche in ambito di risparmio energetico. Tali verifiche dovranno essere effettuate sia con la metodologia regionale e nazionale.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutte le categorie di edifici nel caso di:

  • progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
  • opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
  • certificazione energetica degli edifici.

Sono esclusi dall’applicazione integrale (Legge 10 + APE) del decreto:

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

Studio Rudellin fornisce consulenze in ambito energetico e termotecnico, dalla Relazione ex Legge 10 agli APE, fino alla progettazione di edifici ad alte prestazioni energetiche.

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