Relazione Energetica ex legge 10/91
Documento di progetto richiesto dagli enti preposti
La relazione energetica Ex Legge 10/91 è un documento di progetto richiesto dagli enti preposti nel caso di interventi di:
- nuova costruzione,
- ampliamenti volumetrici,
- ristrutturazione edilizia,
- recupero di volumi precedentemente non riscaldati, come recupero di depositi con cambio uso in abitazione,
- recuperi di sottotetto ai fini abitativi,
- cambi di destinazione d’uso in genere,
- ristrutturazioni di impianti termici,
- riqualificazione energetica globale,
- ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello, a seconda dell’incidenza della superficie di isolamento in progetto,
- isolamento dell’edificio, sostituzione serramenti.
Viene definita “ex Legge 10” in quanto già prevista dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10.
L’elaborato è costituito da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista termotecnico, dove vengono definiti i dati tecnici e costruttivi delle strutture opache (pareti, soffitti, porte e pavimenti) e trasparenti (finestre esterne), degli impianti e le eventuali prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione come gli isolamenti, i ponti termici e i rendimenti impiantistici.
Dal 01/01/2016, la normativa in ambito di risparmio energetico si è evoluta e in Regione Lombardia si sono susseguite una serie di normative che hanno fatto sì che le “Legge 10” debbano essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita dalla normativa regionale di riferimento DDUO 18 dicembre 2019 n. 18546.
In caso di detrazioni fiscali per il risparmio energetico è necessario, in funzione della tipologia di intervento, effettuare le opportune verifiche di legge per le strutture isolate, per i serramenti sostituiti e nuovi impianti installati, riferendosi sempre alla normativa energetica regionale.
Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica (L10):
- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;
- gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
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