Relazione Energetica ex Legge 10/91,
S.m.i. e progettazione termotecnica
Il piano energetico dagli anni ’70 ad oggi
Il percorso normativo nel campo della progettazione energetica risale agli anni 70’ quando venne emanata la prima legge sul contenimento energetico, 373/76, a seguito della crisi energetica in Europa.
La Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991 (“Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili di energia”) ha integrato ed in parte sostituito la Legge 373/76, introducendo una nuova procedura per la verifica energetica degli edifici e compiendo un primo passo verso la CERTIFICAZIONE ENERGETICA degli edifici.
Sull’onda della presa di coscienza da parte dell’Europa delle problematiche energetiche mondiali scaturisce una serie di leggi sull’argomento quali il Decreto 19 agosto 2005 n. 192 ed il Decreto Legislativo 311/2006. Per ultimo il dPR 59/09 ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 entrato in vigore il 25 giugno 2009, che ha sostituito le indicazioni “transitorie” dell’allegato I del D.Lgs 311/06.
Inoltre il D.Lgs 115/08, in vigore dal 30 maggio 2009, recepisce la Direttiva 2006/32/CE introducendo novità in materia di bonus volumetrici, normativa tecnica e abilitazione alla Certificazione Energetica.
Il quadro normativo
IN AMBITO EUROPEO
Direttiva 2009/28/CE | (obblighi FER e obiettivi) |
Decisione n. 2009/406 | |
Direttiva 2010/31/UE | (NZEB) |
Direttiva 2012/27/UE |
IN AMBITO NAZIONALE
D.Lgs 63/2013 | Recepimento Direttiva NZEB |
Legge 90/2013 | Trasformazione in legge del D.Lgs 63/2013 |
DM 26/06/2015 | Decreti Attuativi |
UNI TS 11300 | Norma Tecnica |
IN REGIONE LOMBARDIA
DGR 5018/2007 | Requisiti ACE |
DGR 5773/2007 | Modifica della DGR 5018/2007 |
DGR 8745/2008 | Modifica della DGR 5773/2007 |
DGR 3868/2015 | Recepimento Direttiva NZEB D.Lgs 192 e DM 26/06/2015 |
D.d.u.o. 6480/2015 | Testo Unico per l’Efficienza Energetica in Edilizia |
D.d.u.o. 6480/2015 All. H | Norma Tecnica |
Le verifiche di legge per edifici di nuova costruzione o gli interventi su edifici esistenti devono essere rispettate a seconda della tipologia di edificio come definito nel dPR 412/93
- E1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili
- E2. Edifici adibiti a uffici ed assimilabili
- E3. Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
- E4. Edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili
- E5. Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
- E6. Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili
- E7. Edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i livelli e assimilabili
- E8. Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili